Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all’art 47 comma 2 sancendo in questo modo l’importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. 

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs. 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS:

  • Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per pi aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.
  • Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, così come precisato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso, il numero minimo dei RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) è:
– 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
– 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
– 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS così come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’art. 48). 

Obiettivi del Corso

Il corso ha l’obiettivo, per il datore di lavoro, di ottemperare all’obbligo di prima formazione e/o aggiornamento annuale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Ha l’obiettivo di dare tutte tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti connessi al ruolo di RLS, per esercitarlo con competenza ed efficacia all’interno dell’organizzazione aziendale.  

I contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  • Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione dei rischi;
  • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • Nozioni di tecnica della comunicazione.

Modalità e Durata del Corso 

Il corso ha una durata di 32 ore. 

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Destinatari del Corso 

Il corso è rivolto a chi è stato nominato RLS, e, per gli aggiornamenti, ha chi ha già frequentato il corso di 32 ore.

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